In un contesto condominiale, un singolo condomino può procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico su parti comuni dell’edificio, al fine di servire la propria abitazione, senza richiedere l’approvazione dell’assemblea dei condomini, purché tali lavori non comportino alcuna modifica alle aree comuni.
Tuttavia, è importante notare che l’assemblea condominiale ha il diritto di esprimere un parere diverso riguardo all’utilizzo delle parti comuni, ma non ha il potere di vietare o impedire l’installazione dell’impianto. Inoltre, la decisione presa dall’assemblea in merito a questo argomento non può essere oggetto di impugnazione legale.
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, è consentito ai singoli condomini l’installazione di impianti rinnovabili all’interno della propria abitazione e/o su superfici comuni del condominio, a condizione che ciò non comporti alcun danno alla stabilità o all’aspetto architettonico dell’edificio in cui è situato. Questo principio è stato ribadito di recente da una sentenza del Tar Lazio, che ha accolto il ricorso presentato da un privato contro il rifiuto di incentivi da parte del GSE nel 2014.
È importante notare che, secondo una decisione della Cassazione, se ci sono obiezioni o opposizioni da parte di altri condomini riguardo all’installazione dell’impianto, il ricorso presentato da coloro che desiderano effettuare l’installazione può essere dichiarato inammissibile.
Pertanto, l’assemblea condominiale non ha il potere di vietare l’installazione di tali impianti, a condizione che non comportino modifiche alle parti comuni dell’edificio.