Quando il cittadino vive in condominio, l’installazione di uno o più pannelli fotovoltaici non può che avvenire sul terrazzo o sul tetto condominiale. Conoscere bene le norme consentirà di evitare liti di questo tipo e sarà d’aiuto per incrementare l’uso di fonti di energia alternativa e rinnovabile per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

La legge, allo scopo di agevolare la diffusione dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici in ambito condominiale, ha fissato delle norme chiare e precise che riportiamo qui di seguito:

  • è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quindi, anche impianti fotovoltaici) destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie di proprietà condominiale e sulle parti di proprietà esclusiva del condomino interessato;
  • se per installare gli impianti fotovoltaici occorrono modificazioni delle parti di proprietà condominiale, il condomino interessato all’installazione ne deve dare comunicazione all’amministratore indicando gli interventi necessari e con quali modalità saranno eseguiti i lavori necessari;
  • l’assemblea, appositamente convocata, può prescrivere di installare l’impianto con modalità diverse o richiedere cautele nell’esecuzione dei lavori con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi (a tutela della stabilità, sicurezza e decoro dell’edificio);
  • l’assemblea, su richiesta dei condomini, può anche provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare in modo che sia garantito a tutti i condomini l’uso del lastrico stesso (sempre con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi);
  • l’assemblea può anche stabilire di imporre, al condomino che vuole installare l’impianto, idonee garanzie per gli eventuali danni (ad esempio, la stipula di una polizza assicurativa) ed anche in questo caso occorre una delibera con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi;
  • l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito se è necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere collegate all’installazione dei pannelli;
  • gli impianti, compresi quelli fotovoltaici, che sono destinati alle singole unità abitative non hanno bisogno di autorizzazione da parte dell’assemblea.